| Lo status di partigiani |
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All’art. 1 si definiscono come combattenti “l'esercito, ma anche le milizie ed i corpi volontari che riuniscono le seguenti condizioni: 1. avere alla loro testa una persona responsabile; 2. portare un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3. portare apertamente le armi; 4. conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra” Dalla norma si evince come le formazioni partigiane, pur non rispettando sempre il secondo requisito, dovessero considerarsi come legittimi belligeranti, una volta organizzati sotto il comando del C.L.N., nonostante la mancanza del suddetto requisito venisse spesso considerata sufficiente al mancato riconoscimento dello status di combattente. Subito dopo l’8 settembre, inoltre, poteva essere loro riconosciuto lo status in questione grazie all’art. 2 del medesimo regolamento: “la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi [...] senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all’art. 1, sarà considerata come belligerante qualora porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra." |