
Per spiegare la
durezza delle rapppresaglie da parte dei tedeschi, si è talvolta
sostenuto che essa era l'inevitabile risposta ad azioni condotte da
gruppi che non avevano in alcun modo il legittimo status di
combattenti, e naturalmente tale tesi era pubblicizzata con insistenza
dai comandi germanici, tanto che i partigiani venivano definiti banditi.
Le cose stanno
in modo assai diverso. Nell’ambito del Diritto Internazionale
Umanitario, durante le operazioni di terra della seconda guerra mondiale
la principale norma di riferimento è la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907, e in particolare il regolamento allegato alla quarta
Convenzione “Leggi e usi della guerra terrestre”.
All’art. 1 si definiscono come combattenti “l'esercito,
ma anche le milizie ed i corpi volontari che riuniscono le seguenti
condizioni:
1. avere alla loro testa una persona responsabile;
2. portare un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3. portare apertamente le armi;
4. conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra”
Dalla norma si evince come le formazioni partigiane, pur non rispettando
sempre il secondo requisito, dovessero considerarsi come legittimi belligeranti,
una volta organizzati sotto il comando del C.L.N., nonostante la mancanza
del suddetto requisito venisse spesso considerata sufficiente al mancato
riconoscimento dello status di combattente.
Subito dopo l’8 settembre, inoltre, poteva essere loro riconosciuto
lo status in questione grazie all’art. 2 del medesimo regolamento:
“la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi
del nemico, prende spontaneamente le armi [...] senza avere
avuto il tempo di organizzarsi conformemente all’art. 1, sarà
considerata come belligerante qualora porti le armi apertamente e rispetti
le leggi e gli usi di guerra."